L’evento, che gode del patrocinio del COA di Cosenza, avrà inizio alle ore 15.30 del prossimo 16 ottobre e si aprirà con i saluti istituzionali della Presidente del COA di Cosenza, avvocato Ornella Nucci, e del Segretario Nazionale dell’AMI, avvocato Massimo Miccichè.
Introdurrà e modererà i lavori l’avvocato Margherita Corriere, Presidente della Sezione Distrettuale AMI Catanzaro-Cosenza, che specificherà le novità introdotte in tema di ascolto da parte della Riforma.
Relazioneranno: Carlo Talarico, Consigliere Onorario Minorile presso la Corte di Appello di Catanzaro, che affronterà il tema del ruolo dei Giudici Onorari Minorili dopo la riforma Cartabia; Marco Pingitore, psicologo e psicoterapeuta, Dirigente psicologo del CSM di Mesoraca, che parlerà in particolare della consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti di famiglia; Luigia Barone, avvocato e legale dell’associazione Co.Me.Te., che tratterà la tematica dei figli minorenni che si trovano, loro malgrado, coinvolti nel conflitto dei loro genitori; Marilina Intrieri, Presidente dell’associazione Child’s Friends, già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, che argomenterà sul rifiuto dei figli di vedere uno dei due genitori e dei rimedi previsti dalla Riforma.
La partecipazione all’evento è gratuita e dà diritto a 3 crediti formativi per gli avvocati.
“L’evento formativo - dichiara l’avvocato Corriere nel presentare l’appuntamento - tratterà della tutela dell’interesse del minore, che da oggetto di tutela deve sempre più essere considerato come soggetto di diritti. A tal proposito, la Riforma Cartabia regola l’ascolto del Minore agli articoli 473bis comma 4 e 473bis comma 5 del Codice di procedura civile. In particolare, l’articolo 473bis comma 4 del Codice di procedura civile, specifica i casi dell’ascolto della persona minorenne, mentre l’articolo 473bis comma 5 del Codice di procedura civile indica le modalità dell’ascolto”.
Ed infatti, l’articolo 473bis 4 comma 1 del Codice di procedura civile stabilisce che il minorenne, che ha compiuto dodici anni e anche di età inferiore che sia capace di discernimento, viene ascoltato direttamente dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti a lui relativi.
Inoltre, se dovesse essere necessario, il magistrato può essere assistito da un esperto o di un altro ausiliario. La delega all’ascolto pertanto è totalmente esclusa.
La Riforma ha voluto salvaguardare l’autodeterminazione e la personalità del minorenne e prevede che l’ascolto verrà escluso esclusivamente quando si pone in contrasto l’interesse del minore, oppure risulti essere in modo evidente superfluo, ovvero esista un’ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minorenne o lo stesso manifesti la volontà di non essere ascoltato.
Il fine della Riforma è quello di porre al centro la tutela degli interessi primari della prole.
Ma nell’applicazione pratica della normativa è così? Si iniziano a riscontrare delle criticità? Con questo evento formativo si vorranno esaminare nel dettaglio queste e altre norme della Riforma Cartabia in tema di processo di famiglia e porre l’attenzione non solo sui loro aspetti positivi, ma anche sulle loro criticità.