Per offrire informazioni e servizi, questo portale utilizza cookie tecnici, analitici e di terze parti. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su qualunque altro link nella pagina o, comunque, proseguendo nella navigazione del portale si acconsente all'uso dei cookie. Per maggiori informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli consultare l'informativa sulla Privacy

Search

A cura di Giuseppe Giraldi

Vuoi scrivermi? Invia una mail all'indirizzo: info@arinthanews.eu

QUI IL TESTO DELL’ORDINANZA REGIONALE N. 41 EMANATA IERI DA JOLE SANTELLI E IN VIGORE DA OGGI

Posted On Domenica, 10 Maggio 2020 13:40

TESTO DA SCARICARE.

E’ evidente che si tratta di una pronta e già preparata risposta alla bocciatura, da parte del TAR-CALABRIA, dell’ordinanza N. 32 con la quale veniva autorizzata precedentemente l’apertura di BAR e RISTORANTI.

Si tratta di provvedimenti che attengono ad un minimo di maggiore mobilità e attività sociale, mentre inizia a montare la protesta dei cittadini che ancora non possono avviare la loro attività lavorativa. Qualcuno ha incominciato a legarsi alla saracinesca del proprio luogo di lavoro.

E’ una situazione molto difficile che, purtroppo, anche la buona volontà della Santelli aiuta poco. Ecco i punti salienti delle misure adottate:

1. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione - esclusivamente se ubicata all’interno del territorio regionale - individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata.

2. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare.

3. E’ consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.

4. Nel rispetto dell’art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente sul territorio regionale le seguenti attività:

- pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio nella stessa giornata.

- allenamento e addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a condizione che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare, secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani (ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

5. sono consentiti all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa.

6. è consentito - alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale - lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.

7. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori. 8. È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale.

9. È ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.

QUI IL TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA N. 41

SCARICA

Powered by Calce


A cura di Giuseppe Giraldi
Copyright 2019 - Tutti i diritti riservati
Codice Fiscale: GRLGPP52C03H235L

L'autore del sito non è responsabile dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo